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L’INAIL mette a disposizione delle imprese un contributo a fondo perduto pari al 65% per la rimozione ed il rifacimento delle coperture contenenti amianto.

Il contributo massimo ottenibile è di € 130.000,00 (65% di una spesa pari o superiore ad € 200.000,00).

La presentazione della domanda deve essere effettuata entro il mese di maggio e l’investimento potrà essere avviato non prima di luglio 2025.

Sono ammissibili le spese per la rimozione di coperture, sottocoperture e controsoffitti in cemento-amianto ed il rifacimento delle coperture.

Sono ritenute ammissibili, nel limite massimo del 10% del progetto, le spese tecniche utili alla realizzazione dell’investimento (redazione perizia asseverata, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, espletamento della pratica edilizia).

Le spese relative alla rimozione e rifacimento della copertura possono essere computate nella misura massima di 60 €/mq, comprensivi di:

o spese per la rimozione della copertura in MCA;

o spese per l’acquisto e la posa della nuova copertura e degli elementi accessori (lucernari, lattonerie, canali di gronda, ecc.);

o spese edili accessorie (allestimento cantiere, opere provvisionali, ecc.) e per la predisposizione e presentazione del Piano di Lavoro all’organo di vigilanza;

o spese per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

In caso di sottocoperture e controsoffitti in cemento-amianto, le spese per la rimozione possono essere computate nella misura massima di 20 €/mq.

Requisiti per ottenere il contributo:

o essere iscritta al Registro delle imprese;

o essere in possesso di DURC regolare ed aver pagato il diritto annuale camerale;

o avere almeno un dipendente o soci lavoratori;

o non aver beneficiato del medesimo contributo nelle edizioni ISI 2021, 2022, 2023;

o il capannone oggetto di bonifica deve essere nelle disponibilità (in proprietà o con contratto di locazione o comodato in corso di validità) dell’impresa da prima di dicembre 2021;

o la domanda di contributo deve essere presentata prima della realizzazione del progetto (anche il solo versamento di un acconto impedisce la possibilità di presentare la domanda);

o è necessario effettuare sia la rimozione che lo smaltimento in discarica autorizzata (non è sufficiente l’incapsulamento ed il confinamento dei materiali rimossi);

o gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto di amianto;

o l’amianto da rimuovere deve rientrare in una delle seguenti categorie di silicati fibrosi:

         – actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;

         – grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;

         – antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;

         – crisotilo, n. CAS 12001-29-5;

         – crocidolite, n. CAS 12001-28-4;

         – tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.

E++ rimane a disposizione per una valutazione gratuita del progetto e per l’eventuale istruttoria della domanda di contributo.

21/03/2025